Si informano i cittadini e le persone giuridiche, ovvero tutti i proprietari di beni immobili sul territorio del Comune di Verteneglio, che dal 01 gennaio 2018 l’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI andrà a sostituire l’obbligo di pagamento dell’indennità comunale e dell’imposta sulla seconda casa.
In conformità all’articolo 20, comma 2 della Legge sulle imposte locali (“Gazzetta ufficiale” num. 115/16), entrata in vigore in data 01 gennaio 2017, tutte le unità di autogoverno locale, tra le quali anche il Comune di Verteneglio, sono tenute ad introdurre e a riscuotere l’imposta sugli immobili.
I contribuenti si informano di quanto segue:
- l’imposta si riferisce all’immobile (indipendentemente dal fatto se legalizzato o meno e indipendentemente dal fatto se si trova nella zona edificabile o meno),
– per immobile si intende quanto segue:
1. lo spazio abitativo – per l’abitazione permanente e temporanea,
2. lo spazio lavorativo – in base all’attività che vi viene effettivamente svolta,
3. l’autorimessa (garage),
4. gli altri vani ausiliari – adiacenti allo spazio principale avente una sua destinazione d’uso (parti o vani comuni, cucine estive, verande…),
5. gli altri vani senza una specifica destinazione d’uso – spazi esistenti, ma senza destinazione; fabbricati edificati non operativi,
6. il terreno edificabile utilizzato per lo svolgimento di attività lavorative,
7. il terreno edificabile inedificato, se situato all’interno dell’area edificabile – rilasciati permessi, rovina, iniziati lavori di costruzione
– non si considerano immobili soggetti alla presente imposta:
1. costruzioni annesse – non sono spazi abitativi, lavorativi, autorimesse o altri vani ausiliari, privi di destinazione d’uso – sistemazione degli attrezzi, degli animali, a condizione che lo spazio in questione non faccia parte dell’attività (vano d’esercizio).
2. i fabbricati provvisori
3. i beni pubblici in generale: strade, infrastruttura comunale,
- è contribuente ogni persona che possiede l’immobile in modo autonomo (ai sensi della Legge si tratta del proprietario dell’immobile), ma anche la persona che non possiede l’immobile in modo autonomo nel caso in cui l’obbligo d’imposta per l’immobile gli sia stato trasferito mediante atto legale, nel caso in cui l’immobile che utilizza sia di proprietà del comune, della città, della regione o della Repubblica di Croazia, nel caso in cui non sia in possesso di un fondamento legale valido per il possesso dell’immobile e nel caso in cui il proprietario sia sconosciuto,
– l’imposta sugli immobili viene calcolata in base alla superficie netta complessiva dei pavimenti dell’immobile (dello spazio imponibile), in conformità alla disposizione sulle condizioni e sui criteri per la definizione delle locazioni tutelate ed in base alla superficie effettiva del terreno,
- l’ammontare annuale dell’imposta per m2 della superficie imponibile del bene immobile si ottiene moltiplicando: il valore del punto (B), il coefficiente di zona (Kz), il coefficiente di destinazione (Kn), il coefficiente di stato (Ks) ed il coefficiente d’epoca (Kd),
- il decreto relativo al pagamento dell’imposta sugli immobili viene emanato entro il 31 marzo per l’anno in corso, in base allo stato dell’immobile e del contribuente in data 1 gennaio dell’anno in corso e tale decreto rimane in vigore fino al sopraggiungere di cambiamenti che influiscono sull’imposta. Tutti i cambiamenti che avvengono nel corso dell’anno solare e che sono influenti sul computo dell’imposta (ovvero tutti i fatti che influiscono sull’importo calcolato e sull’identificazione del contribuente), si applicano nella definizione dell’imposta per l’anno successivo,
- con il decreto sull’imposta si identifica il contribuente e si accertano l’importo dell’imposta in base ai m2 di superficie imponibile, la superficie imponibile, l’importo complessivo dell’imposta e le scadenze di pagamento (l’importo totale dell’imposta viene definito nel suo valore annuale). Il decreto non rappresenta una prova della proprietà sul bene immobile.
Nella disposizioni transitorie e finali della Legge sulle imposte locali, l’art. 59 prescrive che i contribuenti possono rilasciare alle autorità di autogoverno locale i dati di cui all’art. 40 della stessa Legge (ovvero i dati che riguardano il contribuente ed il bene immobile) entro il 31 ottobre 2017 e che le stesse autorità di autogoverno locale inviteranno i contribuenti a presentare tutti o parte dei dati di cui non è in possesso, specie nel caso in cui i dati dell’unità di autogoverno locale si differenzino significativamente dai dati ottenuti dall’Amministrazione Geodetica Statale, dal Ministero delle Costruzioni e della Pianificazione Territoriale e dal Ministero delle Finanze – Ufficio delle Imposte. Nel caso in cui il contribuente non fornisca i dati richiesti, l’obbligo fiscale verrà accertato in base ai dati a disposizione dell’unità di autogoverno locale.
Al fine di elaborare e amministrare il Registro sui beni immobili e sui contribuenti che verranno addebitati per l’imposta sugli immobili, nonché per un corretto accertamento degli elementi necessari all’emanazione della delibera per l’imposta sugli immobili,
si invitano i proprietari e gli utilizzatori
degli spazi abitativi, degli spazi lavorativi, delle autorimesse (garage), degli altri vani ausiliari e degli altri vani senza una specifica destinazione d’uso, nonché i proprietari e gli utilizzatori di terreno edificabile utilizzato per lo svolgimento di attività lavorative e di terreno edificabile inedificato sul territorio del Comune di Verteneglio a presentare
entro e non oltre il 31 ottobre 2017
i dati sui contribuenti e sui beni immobili, mediante i moduli allegati sotto, che vanno consegnati di persona o per mezzo postale, all’indirizzo: COMUNE DI VERTENEGLIO, Piazza San Zenone 1, 52474 Verteneglio, ovvero all’indirizzo e-mail:
Visto il grande numero di contribuenti e la grande quantità di dati da inserire, si pregano i cittadini e le persone giuridiche di non attendere la scadenza definita dalla Legge per la compilazione e la consegna del/i modulo/i.
Desideriamo specificare che l’articolo 59 della Legge sulle imposte locali prescrive che nel caso il contribuente non presenti i dati richiesti entro la scadenza stabilita dalla legge (31.10.2017), l’imposta verrà calcolata con i dati a disposizione del Comune di Verteneglio e con i massimi coefficienti previsti dalla Legge sulle imposte locale per quanto riguarda la condizione e l’epoca del bene immobile.
IL COMUNE DI VERTENEGLIO
L’Assessorato unificato